Descrizione estesa
Si informano i contribuenti che, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha disposto con Delibera 20/2026/R/com la sospensione dei termini di pagamento per le utenze del servizio rifiuti (TARI).
Poiché il Territorio del Comune di Chiaramonte Gulfi è stato formalmente inserito nell’Allegato all’Ordinanza n. 1180 della Protezione Civile, i cittadini e le imprese locali in possesso dei requisiti sottoelencati possono accedere alle agevolazioni previste.
1. CHI PUÒ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE (Beneficiari)
La sospensione NON è automatica e non si applica indistintamente a tutta la cittadinanza. Hanno diritto a richiederla i titolari di Utenze Domestiche e Non Domestiche attive nel Comune di Chiaramonte Gulfi che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- IMMOBILI DISTRUTTI IN TUTTO O IN PARTE: Utenze asservite ad abitazioni o sedi produttive che risultino compromesse nella loro integrità funzionale (in tutto o in parte) a causa degli eventi alluvionali/meteorologici;
- IMMOBILI SGOMBERATI: Utenze asservite ad immobili oggetto di Ordinanza Sindacale (o di altra autorità competente) di sgombero o evacuazione per motivi di sicurezza/inagibilità.
2. COSA VIENE SOSPESO
Per i soggetti aventi diritto, sono sospesi i termini di pagamento di:
- Avvisi di pagamento TARI con scadenza compresa tra il 18 gennaio 2026 e il 18 luglio 2026.
ATTENZIONE: La sospensione NON riguarda:
- Avvisi di accertamento relativi ad anni precedenti;
- Solleciti di pagamento per avvisi di pagamento scaduti prima del 18 gennaio 2026;
- Utenze intestate allo stesso soggetto ma situate in immobili non colpiti dai danni o non oggetto di sgombero.
3. DURATA DELLA SOSPENSIONE
La sospensione ha una durata di 6 mesi, a decorrere dal 18 gennaio 2026 fino al 18 luglio 2026.
4. COME PRESENTARE LA DOMANDA
Per ottenere la sospensione, gli interessati devono trasmettere l'apposita istanza all’Ufficio Tributi entro e non oltre il 30 APRILE 2026.
Alla domanda deve essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (ai sensi del D.P.R. 445/00), utilizzando il modulo allegato alla presente, attestante:
- Lo stato di distruzione di tutto o parte dell’immobile;
- oppure gli estremi dell’Ordinanza di sgombero.
La documentazione può essere inviata tramite:
E-MAIL o PEC: protocollo@pec.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it
5. COSA SUCCEDE AL TERMINE DELLA SOSPENSIONE
Al termine del periodo di sospensione (dopo il 18 luglio 2026), gli importi dovuti e non pagati saranno oggetto di rateizzazione automatica (fatta eccezione per gli importi complessivi inferiori a 50 euro):
- Senza applicazione di interessi;
- Durata minima di 12 mesi;
Resta salva la facoltà per il contribuente di procedere comunque al pagamento degli avvisi alle scadenze ordinarie, rinunciando alla sospensione, al fine di evitare l'accumulo di importi futuri.
APERTURA AL PUBBLICO
L'inoltro di richieste di chiarimenti, istanze o altra documentazione può essere effettuato ricorrendo alla posta ordinaria o, preferibilmente, per via telematica attraverso i succitati canali istituzionali.
Per richiedere informazioni e chiarimenti telefonicamente, il Servizio Tributi è a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria: 9:00 - 13:00 al numero 0932/711212